Sentenza 33/1966 (ECLI:IT:COST:1966:33)
Massima numero 2558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
20/04/1966; Decisione del
20/04/1966
Deposito del 28/04/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 33/66. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PENALE - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE - ISTRUZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - NECESSITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 398 C.P.P..
SENT. 33/66. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PENALE - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE - ISTRUZIONE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - NECESSITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 398 C.P.P..
Testo
Nei procedimenti di competenza pretorile, qualora il giudice, a norma dell'art. 231 c.p.p., ritiene di dovere in concreto compiere, nei confronti di colui che e' indicato come imputato ai sensi dell'art. 78 dello stesso codice, gli atti di istruzione menzionati nel secondo comma dell'art. 398 C.P.P. giudizio, si realizza uno stato del procedimento in relazione al quale il precetto dell'art. 24 della Costituzione esige sia garantito il diritto della difesa dell'imputato. In tal caso, la facolta' concessa al pretore dallo stesso art. 398 di emettere il decreto di citazione a giudizio, prescindendo dalla preventiva contestazione del fatto mediante l'interrogatorio dell'imputato o mediante mandato rimasto senza effetto, si appalesa in contrasto con la garanzia del diritto di difesa.
Nei procedimenti di competenza pretorile, qualora il giudice, a norma dell'art. 231 c.p.p., ritiene di dovere in concreto compiere, nei confronti di colui che e' indicato come imputato ai sensi dell'art. 78 dello stesso codice, gli atti di istruzione menzionati nel secondo comma dell'art. 398 C.P.P. giudizio, si realizza uno stato del procedimento in relazione al quale il precetto dell'art. 24 della Costituzione esige sia garantito il diritto della difesa dell'imputato. In tal caso, la facolta' concessa al pretore dallo stesso art. 398 di emettere il decreto di citazione a giudizio, prescindendo dalla preventiva contestazione del fatto mediante l'interrogatorio dell'imputato o mediante mandato rimasto senza effetto, si appalesa in contrasto con la garanzia del diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte