Sentenza 37/1966 (ECLI:IT:COST:1966:37)
Massima numero 2562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/66 A. REGIONE SARDA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI INCARICATI - LORO CARATTERE STATUALE.
SENT. 37/66 A. REGIONE SARDA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI INCARICATI - LORO CARATTERE STATUALE.
Testo
I compiti di riforma agraria in Sardegna furono assunti dallo Stato e da esso sono stati svolti attraverso due enti, di carattere indubbiamente statale, all'uopo istituti con i decreti presidenziali nn. 264 e 265 del 27 aprile 1951: la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente autonomo del Flumendosa e l'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
I compiti di riforma agraria in Sardegna furono assunti dallo Stato e da esso sono stati svolti attraverso due enti, di carattere indubbiamente statale, all'uopo istituti con i decreti presidenziali nn. 264 e 265 del 27 aprile 1951: la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'ente autonomo del Flumendosa e l'ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 3
legge costituzionale
art. 4
legge costituzionale
art. 6
Altri parametri e norme interposte