Sentenza 37/1966 (ECLI:IT:COST:1966:37)
Massima numero 2565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/66 D. REGIONE SARDA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI DI SVILUPPO - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 901 - COMPITI.
SENT. 37/66 D. REGIONE SARDA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI DI SVILUPPO - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 901 - COMPITI.
Testo
Gli enti di riforma agraria con la trasformazione in enti di sviluppo, avvenuta con la legge 14 luglio 1965, n. 901, non iniziano una attivita' nuova e diversa rispetto a quella originaria. I nuovi, diversi e maggiori compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione non alterano l'intento fondamentale che e' quello di proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria.
Gli enti di riforma agraria con la trasformazione in enti di sviluppo, avvenuta con la legge 14 luglio 1965, n. 901, non iniziano una attivita' nuova e diversa rispetto a quella originaria. I nuovi, diversi e maggiori compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione non alterano l'intento fondamentale che e' quello di proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte