Sentenza 37/1966 (ECLI:IT:COST:1966:37)
Massima numero 2565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  03/05/1966;  Decisione del  03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2562  2563  2564  2566  2567


Titolo
SENT. 37/66 D. REGIONE SARDA - RIFORMA FONDIARIA - ENTI DI SVILUPPO - LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 901 - COMPITI.

Testo
Gli enti di riforma agraria con la trasformazione in enti di sviluppo, avvenuta con la legge 14 luglio 1965, n. 901, non iniziano una attivita' nuova e diversa rispetto a quella originaria. I nuovi, diversi e maggiori compiti loro attribuiti per effetto della trasformazione non alterano l'intento fondamentale che e' quello di proseguire, compiere e perfezionare l'opera di riforma agraria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte