Sentenza 38/1966 (ECLI:IT:COST:1966:38)
Massima numero 2569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2568
Titolo
SENT. 38/66 B. PROPRIETA' PRIVATA - RISERVA DI LEGGE - PIANI REGOLATORI - DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIMITI. (COST., ART. 42; LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 ART. 7, N. 2) - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 38/66 B. PROPRIETA' PRIVATA - RISERVA DI LEGGE - PIANI REGOLATORI - DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIMITI. (COST., ART. 42; LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 ART. 7, N. 2) - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), emanata al fine di dare disciplina unitaria, su scala nazionale, allo sviluppo urbanistico, nonche' all'assetto ed all'incremento edilizio dei centri abitati, ha attribuito agli organi amministrativi comunali la potesta' di compilare piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali e piani particolareggiati di esecuzione (i primi due aventi efficacia indeterminata nel tempo, il terzo per un decennio), riconoscendo agli organi medesimi un margine di discrezionalita', sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale, sia per cio' che riguarda il regime edilizio della proprieta' privata, nell'ambito delle singole zone, in relazione alle esigenze, variabili anche nel tempo, della ordinata espansione urbanistica. Tale discrezionalita', essendo condizionata da criteri di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attivita' devoluta all'amministrazione pubblica (nella specie, comunale), deve essere esplicata entro limiti obiettivi, nei modi e con i controlli inerenti al complesso procedimento amministrativo preveduto dalla legge predetta. La garanzia della riserva legislativa deve ritenersi osservata pertanto nel caso in esame, e non fondata appare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 2 della legge urbanistica, il quale, nel logico coordinamento col sistema normativo instaurato, autorizza i comuni a dividere il rispettivo territorio in zone, con determinazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, e dei caratteri e vincoli da osservare nell'edificazione.
La legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), emanata al fine di dare disciplina unitaria, su scala nazionale, allo sviluppo urbanistico, nonche' all'assetto ed all'incremento edilizio dei centri abitati, ha attribuito agli organi amministrativi comunali la potesta' di compilare piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali e piani particolareggiati di esecuzione (i primi due aventi efficacia indeterminata nel tempo, il terzo per un decennio), riconoscendo agli organi medesimi un margine di discrezionalita', sia per quanto concerne la ripartizione in zone del territorio comunale, sia per cio' che riguarda il regime edilizio della proprieta' privata, nell'ambito delle singole zone, in relazione alle esigenze, variabili anche nel tempo, della ordinata espansione urbanistica. Tale discrezionalita', essendo condizionata da criteri di valutazione di carattere tecnico, importa che l'attivita' devoluta all'amministrazione pubblica (nella specie, comunale), deve essere esplicata entro limiti obiettivi, nei modi e con i controlli inerenti al complesso procedimento amministrativo preveduto dalla legge predetta. La garanzia della riserva legislativa deve ritenersi osservata pertanto nel caso in esame, e non fondata appare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 2 della legge urbanistica, il quale, nel logico coordinamento col sistema normativo instaurato, autorizza i comuni a dividere il rispettivo territorio in zone, con determinazione di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, e dei caratteri e vincoli da osservare nell'edificazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte