Ordinanza 39/1966 (ECLI:IT:COST:1966:39)
Massima numero 2570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/66. URBANISTICA - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 7, NN. 3 E 4 - ASSERITA MANCANZA DI INDENNIZZO PER LE LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' PRIVATA IN ESSA PREVISTE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 39/66. URBANISTICA - LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 7, NN. 3 E 4 - ASSERITA MANCANZA DI INDENNIZZO PER LE LIMITAZIONI ALLA PROPRIETA' PRIVATA IN ESSA PREVISTE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando dall'ordinanza di rimessione non risulta chiara la rilevanza circa le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, sotto il profilo della mancata indennizzabilita' dei vincoli alla proprieta' in essa previsti, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perche' proceda ad un esame piu' approfondito della questione.
Quando dall'ordinanza di rimessione non risulta chiara la rilevanza circa le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, sotto il profilo della mancata indennizzabilita' dei vincoli alla proprieta' in essa previsti, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perche' proceda ad un esame piu' approfondito della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23