Sentenza 40/1966 (ECLI:IT:COST:1966:40)
Massima numero 2571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 40/66. PROCEDIMENTO PENALE - SANZIONI CIVILI - CODICE PENALE, ART. 196 - OBBLIGAZIONE CIVILE PER LE AMMENDE INFLITTE A PERSONA DIPENDENTE - NON HA CARATTERE DI PENA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 40/66. PROCEDIMENTO PENALE - SANZIONI CIVILI - CODICE PENALE, ART. 196 - OBBLIGAZIONE CIVILE PER LE AMMENDE INFLITTE A PERSONA DIPENDENTE - NON HA CARATTERE DI PENA - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilita' penale per fatto altrui. La natura civilistica dell'obbligo di cui all'art. 196 del cod. penale di desume dalla sua previsione nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I); dalla sua qualificazione in rubrica come "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente"; dal carattere sussidiario di questa misura, che e' dovuta solo nel caso in cui il condannato risulti insolvibile; dall'ulteriore circostanza che la somma e' dovuta quando la persona rivestita dall'autorita', direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente; dalla inapplicabilita' della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilita' del civilmente responsabile per l'ammenda; dall'applicabilita', infine, della misura di cui trattasi anche alle persone giuridiche.
E' totalmente priva di fondamento l'affermazione secondo cui l'obbligo del pagamento della somma imposto dall'art. 196 del codice penale al civilmente obbligato per l'ammenda sarebbe una vera e propria pena, conseguente a una responsabilita' penale per fatto altrui. La natura civilistica dell'obbligo di cui all'art. 196 del cod. penale di desume dalla sua previsione nell'ambito delle sanzioni civili (titolo VII del libro I); dalla sua qualificazione in rubrica come "obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente"; dal carattere sussidiario di questa misura, che e' dovuta solo nel caso in cui il condannato risulti insolvibile; dall'ulteriore circostanza che la somma e' dovuta quando la persona rivestita dall'autorita', direzione o vigilanza non debba essa stessa rispondere penalmente; dalla inapplicabilita' della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di insolvibilita' del civilmente responsabile per l'ammenda; dall'applicabilita', infine, della misura di cui trattasi anche alle persone giuridiche.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte