Sentenza 41/1966 (ECLI:IT:COST:1966:41)
Massima numero 2572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  03/05/1966;  Decisione del  03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2573  2574  2575


Titolo
SENT. 41/66 A. REGIONE SICILIANA - IGIENE E SANITA' - LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1965 - DISCIPLINA RELATIVA ALLO STATO GIURIDICO DEI SANITARI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E DEL PERSONALE DEI LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI - RIENTRA NELLA MATERIA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 17, LETT. B, DELLO STATUTO.

Testo
Le disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei laboratori dell'igiene e profilassi della Sicilia", rientrano nella materia prevista dall'art. 17, lett. b, e non in quella di cui all'art. 14, lett. o e p dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte