Sentenza 41/1966 (ECLI:IT:COST:1966:41)
Massima numero 2574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  03/05/1966;  Decisione del  03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2572  2573  2575


Titolo
SENT. 41/66 C. REGIONE SICILIANA - IGIENE E SANITA' - LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1965 - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE SANITARIO - ASSUNZIONE DI PERSONALE IN PIANTA STABILE MEDIANTE CONCORSO INTERNO - CONTRASTO CON L'OPPOSTO PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO NELLA MATERIA - VIOLAZIONE DEI LIMITI SEGNATI DALLA NORMA STATUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per confermarsi ai principi della legislazione dello Stato, la legge regionale, nel soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, non deve discostarsi dal tipo di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa materia. La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965 - che estende le norme di favore previste dalle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia - non rispetta tale condizione, anzi e' in contrasto con tutto l'indirizzo della legislazione dello Stato, la quale ha escluso il personale sanitario dall'ammissione in pianta stabile per via di concorsi interni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte