Sentenza 42/1966 (ECLI:IT:COST:1966:42)
Massima numero 2576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2577
Titolo
SENT. 42/66 A. RESPONSABILITA' PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1217, SECONDO COMMA - CARICAZIONE DELLA NAVE OLTRE LA MARCA DI BORDO LIBERO - RESPONSABILITA' DELL'ARMATORE CHE NON ABBIA ESERCITATO IL DOVUTO CONTROLLO PER IMPEDIRE L'INFRAZIONE - NATURA COLPOSA DELL'OMISSIONE - NON VIOLA L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 42/66 A. RESPONSABILITA' PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1217, SECONDO COMMA - CARICAZIONE DELLA NAVE OLTRE LA MARCA DI BORDO LIBERO - RESPONSABILITA' DELL'ARMATORE CHE NON ABBIA ESERCITATO IL DOVUTO CONTROLLO PER IMPEDIRE L'INFRAZIONE - NATURA COLPOSA DELL'OMISSIONE - NON VIOLA L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, nello stabilire che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo carico e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a L. 50.000, delinea, senza possibilita' di equivoci ed anche a voler prescindere dall'espressa indicazione del titolo colposo, una responsabilita' a titolo di colpa, e precisamente per omissione colposa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, erroneamente ricostruito come un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, nei confronti del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.
Il secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, nello stabilire che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo carico e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a L. 50.000, delinea, senza possibilita' di equivoci ed anche a voler prescindere dall'espressa indicazione del titolo colposo, una responsabilita' a titolo di colpa, e precisamente per omissione colposa. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa al secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, erroneamente ricostruito come un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, nei confronti del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilita' penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte