Sentenza 42/1966 (ECLI:IT:COST:1966:42)
Massima numero 2577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
03/05/1966; Decisione del
03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2576
Titolo
SENT. 42/66 B. RESPONSABILITA' PENALE - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SANCISCE IL DIVIETO DELLA RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI E NON RIGUARDA LE IPOTESI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVE.
SENT. 42/66 B. RESPONSABILITA' PENALE - COSTITUZIONE, ART. 27, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - SANCISCE IL DIVIETO DELLA RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI E NON RIGUARDA LE IPOTESI DI RESPONSABILITA' OGGETTIVE.
Testo
L'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto della responsabilita' penale per fatto altrui e non riguarda le ipotesi di responsabilita' oggettive.
L'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto della responsabilita' penale per fatto altrui e non riguarda le ipotesi di responsabilita' oggettive.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte