Sentenza 43/1966 (ECLI:IT:COST:1966:43)
Massima numero 2578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  03/05/1966;  Decisione del  03/05/1966
Deposito del 14/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 43/66. PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA - MANCANZA "PRIMA FACIE" - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale in via incidentale la quale prima facie, dal contesto dell'ordinanza del giudice del merito, risulti carente di rilevanza, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953. (Nella specie il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 275 C.P.P. (il quale disciplina lo stato di detenzione dell'imputato nel caso di sentenza non irrevocabile di condanna), in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 13 e 3 della Costituzione, nonostante che, con la ordinanza stessa di rimessione degli atti a questa Corte, ritenuta la misura detentiva illegittima, abbia disposto la scarcerazione dell'imputato, infirmando il presupposto e quindi la rilevanza della questione prospettata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23