Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2580  2581  2582  2583  2584  2585  2586  2587  2588


Titolo
SENT. 44/66 A. LEGGI - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - PARERI DEL C.N.E.L. - CARATTERE FACOLTATIVO EX ART. 8 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1957, N. 33 - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246 - MANCATA AUDIZIONE DEL PARERE DEL C.N.E.L. - VIOLAZIONE DELL'ART. 99 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I pareri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come si desume dall'art. 99 Cost. che definisce il Consiglio "organo di consulenza delle Camere", sono facoltativi e non obbligatori. Malgrado la rilevanza costituzionale del Consiglio, l'attribuzione di funzioni incidenti sul procedimento e sulla funzione del Parlamento avrebbe richiesto una espressa previsione costituzionale. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 sul C.N.E.L., sotto il profilo che durante la formazione della legge non e' stato inteso il C.N.E.L., i cui pareri non potrebbero essere ritenuti meramente facoltativi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 99

Altri parametri e norme interposte