Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 1 - POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITO AI COMUNI NEI QUALI L'IMPOSTA NON E' OBBLIGATORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 44/66 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 1 - POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITO AI COMUNI NEI QUALI L'IMPOSTA NON E' OBBLIGATORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 23 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni e' obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perche' si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perche' i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicche' la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni e' obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perche' si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perche' i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicche' la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte