Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 1, 5, 21 E 25 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 44/66 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 1, 5, 21 E 25 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5, 21, 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 23, 3, 41, 42 Cost. La legge, pur nella peculiarieta' del suo congegno, non ha conferito agli enti impositori un potere illimitato: l'oggetto della imposta e' stabilito dalla legge e consiste nell'incremento di valore realizzatosi sull'area fabbricabile; la legge precisa la nozione di area fabbricabile; sono poste le norme per determinare l'incremento di valore delle aree stesse. Ai comuni resta il compito di fissare la data di riferimento per il valore iniziale o di base perche' l'incremento e' connesso a condizioni locali di sviluppo urbanistico, di investimenti produttivi e di modificazioni sociali, che possono essere accertate solo localmente, precisandosi in concreto l'arco temporale di avveramento; comunque il relativo potere non e' illimitato nel tempo e contro la deliberazione comunale sono esperibili i consueti rimedi giurisdizionali. La diversita' delle rispettive determinazioni non da' luogo ad ineguaglianze nella applicazione della legge, ma ad applicazioni diverse, conformi a situazioni obiettivamente diverse.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5, 21, 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 23, 3, 41, 42 Cost. La legge, pur nella peculiarieta' del suo congegno, non ha conferito agli enti impositori un potere illimitato: l'oggetto della imposta e' stabilito dalla legge e consiste nell'incremento di valore realizzatosi sull'area fabbricabile; la legge precisa la nozione di area fabbricabile; sono poste le norme per determinare l'incremento di valore delle aree stesse. Ai comuni resta il compito di fissare la data di riferimento per il valore iniziale o di base perche' l'incremento e' connesso a condizioni locali di sviluppo urbanistico, di investimenti produttivi e di modificazioni sociali, che possono essere accertate solo localmente, precisandosi in concreto l'arco temporale di avveramento; comunque il relativo potere non e' illimitato nel tempo e contro la deliberazione comunale sono esperibili i consueti rimedi giurisdizionali. La diversita' delle rispettive determinazioni non da' luogo ad ineguaglianze nella applicazione della legge, ma ad applicazioni diverse, conformi a situazioni obiettivamente diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte