Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2579  2580  2581  2583  2584  2585  2586  2587  2588


Titolo
SENT. 44/66 D. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 2 E 3 - DISTINZIONE DI CATEGORIE DEI SOGGETTI ALL'IMPOSTA - SOGGETTI INTESTATARI DI AREE FABBRICABILI PER UN VALORE GLOBALE SUPERIORE A CENTO MILIONI DI LIRE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost. La legge, stabilendo che le societa' di capitali e gli altri soggetti che, al compimento di un decennio, siano intestatari di aree per un valore superiore a 100 milioni, sono soggetti alla imposta, non ha assoggettato situazioni identiche a disciplina diversa, ma, sulla base di situazioni diverse e senza incorrere in irrazionalita', ha distinto una categoria di soggetti sui quali ha ritenuto dovesse gravare l'imposta, la quale, non viola ne' il principio della riserva di legge ne' quello della progressivita' per le imposte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte