Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 E. LEGGI - RETROATTIVITA' - LEGGE FINANZIARIA RETROATTIVA - NON VIOLA PER SE STESSA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILE CONTRASTO CON SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.
SENT. 44/66 E. LEGGI - RETROATTIVITA' - LEGGE FINANZIARIA RETROATTIVA - NON VIOLA PER SE STESSA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILE CONTRASTO CON SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.
Testo
Una legge finanziaria retroattiva non implica necessariamente la violazione del principio della capacita' contributiva ma puo' in concreto essere in contrasto con questo o altri principi costituzionali.
Una legge finanziaria retroattiva non implica necessariamente la violazione del principio della capacita' contributiva ma puo' in concreto essere in contrasto con questo o altri principi costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte