Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2579  2580  2581  2582  2584  2585  2586  2587  2588


Titolo
SENT. 44/66 E. LEGGI - RETROATTIVITA' - LEGGE FINANZIARIA RETROATTIVA - NON VIOLA PER SE STESSA IL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILE CONTRASTO CON SPECIFICI PRINCIPI O PRECETTI COSTITUZIONALI.

Testo
Una legge finanziaria retroattiva non implica necessariamente la violazione del principio della capacita' contributiva ma puo' in concreto essere in contrasto con questo o altri principi costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte