Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2579  2580  2581  2582  2583  2585  2586  2587  2588


Titolo
SENT. 44/66 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI DEL CODICE CIVILE - NON E' NORMA COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 11 disp. prel. cod. civ., non trattandosi di norma costituzionale. La Costituzione pone il divieto della retroattivita' limitatamente alla legge penale (art. 25, secondo comma).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

preleggi    n. 0  art. 11