Sentenza 45/2020 (ECLI:IT:COST:2020:45)
Massima numero 42303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:
42302
Titolo
Animali - Norme della Regione Molise - Impiego di equidi o altri ungulati nelle manifestazioni storico-culturali - Misure dirette ad assicurare il benessere degli animali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e del benessere animale, di leale collaborazione e degli obblighi convenzionali - Non fondatezza delle questioni.
Animali - Norme della Regione Molise - Impiego di equidi o altri ungulati nelle manifestazioni storico-culturali - Misure dirette ad assicurare il benessere degli animali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e del benessere animale, di leale collaborazione e degli obblighi convenzionali - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, in relazione all'art. 9, par. 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, Cost., della legge reg. Molise n. 1 del 2019. Il quadro normativo di riferimento - l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e delle ordinanze ministeriali contingibili e urgenti del 21 luglio 2009 e del 21 luglio 2011, sostitutiva della precedente, a sua volta prorogata da quelle adottate il 4 settembre 2013, il 7 agosto 2014, il 3 agosto 2015, il 3 agosto 2016, il 1° agosto 2017, il 26 luglio 201 e il 1° agosto 2019, valida per ulteriori dodici mesi - conduce a ritenere che le misure contenute nell'Accordo e nelle ordinanze suddetti hanno adempiuto, e continuano ad adempiere, a una funzione suppletiva, in attesa della adozione di un intervento legislativo idoneo a fissare principi fondamentali riferiti allo specifico aspetto in esame relativo alla materia tutela della salute, che, nel caso in esame, è costituito dalla legge reg. Molise n. 5 del 2015, la quale contiene una articolata disciplina della materia in oggetto, non implausibilmente ispirata al contemperamento fra manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale. La previsione normativa impugnata, introducendo nella legge reg. Marche n. 5 del 2015 il comma 4-bis all'art. 2, secondo cui, qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso della manifestazione che preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato asfaltato o cementato da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali, deve, comunque, essere assicurato il loro benessere con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo le previsioni del regolamento di attuazione contempera dunque la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati. La concreta attuazione di tale principio ispiratore si cala così nel contesto di specifiche esigenze locali, confortate da solide, oggettive ragioni che trovano sostegno in altri aspetti dell'ordinamento, da leggersi dunque in modo complessivo e integrato. Parimenti non risultano fondate le deduzioni del ricorrente in riferimento alla Convenzione europea citata, in quanto diretta alla protezione degli animali da compagnia, tra i quali non risultano gli animali oggetto della disciplina in esame, ma solo quelli detenuti in casa per diletto e compagnia.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, in relazione all'art. 9, par. 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, Cost., della legge reg. Molise n. 1 del 2019. Il quadro normativo di riferimento - l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e delle ordinanze ministeriali contingibili e urgenti del 21 luglio 2009 e del 21 luglio 2011, sostitutiva della precedente, a sua volta prorogata da quelle adottate il 4 settembre 2013, il 7 agosto 2014, il 3 agosto 2015, il 3 agosto 2016, il 1° agosto 2017, il 26 luglio 201 e il 1° agosto 2019, valida per ulteriori dodici mesi - conduce a ritenere che le misure contenute nell'Accordo e nelle ordinanze suddetti hanno adempiuto, e continuano ad adempiere, a una funzione suppletiva, in attesa della adozione di un intervento legislativo idoneo a fissare principi fondamentali riferiti allo specifico aspetto in esame relativo alla materia tutela della salute, che, nel caso in esame, è costituito dalla legge reg. Molise n. 5 del 2015, la quale contiene una articolata disciplina della materia in oggetto, non implausibilmente ispirata al contemperamento fra manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale. La previsione normativa impugnata, introducendo nella legge reg. Marche n. 5 del 2015 il comma 4-bis all'art. 2, secondo cui, qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso della manifestazione che preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato asfaltato o cementato da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali, deve, comunque, essere assicurato il loro benessere con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo le previsioni del regolamento di attuazione contempera dunque la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati. La concreta attuazione di tale principio ispiratore si cala così nel contesto di specifiche esigenze locali, confortate da solide, oggettive ragioni che trovano sostegno in altri aspetti dell'ordinamento, da leggersi dunque in modo complessivo e integrato. Parimenti non risultano fondate le deduzioni del ricorrente in riferimento alla Convenzione europea citata, in quanto diretta alla protezione degli animali da compagnia, tra i quali non risultano gli animali oggetto della disciplina in esame, ma solo quelli detenuti in casa per diletto e compagnia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
11/02/2019
n. 1
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
n.
art. 9