Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 H. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 5, 21 E 25 - POTERE DEI COMUNI DI DETERMINARE GLI ELEMENTI PER CALCOLARE L'INCREMENTO DI VALORE EFFETTIVAMENTE VERIFICATOSI.
SENT. 44/66 H. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ARTT. 5, 21 E 25 - POTERE DEI COMUNI DI DETERMINARE GLI ELEMENTI PER CALCOLARE L'INCREMENTO DI VALORE EFFETTIVAMENTE VERIFICATOSI.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 21, 25, comma primo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 53 Cost., per avere attribuito ai comuni un potere retroattivo di imposizione. Oggetto della imposizione e' l'incremento di valore delle aree fabbricabili in un determinato periodo di tempo e il compito attribuito ai comuni dagli artt. 5 e 25 della legge di fissare la data di riferimento per stabilire il valore iniziale non si concreta in un potere impositivo retroattivo ma consiste nella determinazione di un elemento per calcolare l'incremento di valore. Tale elemento si riferisce al passato, ma l'imposta colpisce l'aumento che si realizza nel momento della alienazione o utilizzazione dell'immobile.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 21, 25, comma primo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 53 Cost., per avere attribuito ai comuni un potere retroattivo di imposizione. Oggetto della imposizione e' l'incremento di valore delle aree fabbricabili in un determinato periodo di tempo e il compito attribuito ai comuni dagli artt. 5 e 25 della legge di fissare la data di riferimento per stabilire il valore iniziale non si concreta in un potere impositivo retroattivo ma consiste nella determinazione di un elemento per calcolare l'incremento di valore. Tale elemento si riferisce al passato, ma l'imposta colpisce l'aumento che si realizza nel momento della alienazione o utilizzazione dell'immobile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte