Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 I. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, SECONDO COMMA - POTERE DEI COMUNI DI APPLICARE L'IMPOSTA A CARICO DI COLORO CHE ABBIANO ALIENATO LE AREE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 27, PRIMO E SECONDO COMMA, E 43, TERZO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 44/66 I. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 25, SECONDO COMMA - POTERE DEI COMUNI DI APPLICARE L'IMPOSTA A CARICO DI COLORO CHE ABBIANO ALIENATO LE AREE ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 27, PRIMO E SECONDO COMMA, E 43, TERZO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 53 Cost., il secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, secondo il quale i comuni possono applicare la imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili anche a carico di chi abbia alienato le aree posteriormente alla data di riferimento ma prima dell'entrata in vigore della legge, perche' tale norma retroattiva spezza il rapporto tra imposizione e capacita' contributiva, applicando l'imposta a rapporti esauriti e senza che l'efficacia retroattiva sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici della alienazione e del valore con essa realizzato permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che l'alienazione sia avvenuta in tempo remoto, quando l'imposta non era prevista ne' prevedibile. Sono conseguenzialmente illegittimi gli artt. 27, comma primo e secondo, e 43, comma terzo della legge 5 marzo 1963, n. 246, nei quali si prevedono obblighi di denuncia a carico di chi abbia alienato o acquistato aree successivamente alla data di riferimento e che quindi riguardano soltanto i casi di alienazione previsti sulla norma dichiarata costituzionalmente illegittima.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 53 Cost., il secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, secondo il quale i comuni possono applicare la imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili anche a carico di chi abbia alienato le aree posteriormente alla data di riferimento ma prima dell'entrata in vigore della legge, perche' tale norma retroattiva spezza il rapporto tra imposizione e capacita' contributiva, applicando l'imposta a rapporti esauriti e senza che l'efficacia retroattiva sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici della alienazione e del valore con essa realizzato permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che l'alienazione sia avvenuta in tempo remoto, quando l'imposta non era prevista ne' prevedibile. Sono conseguenzialmente illegittimi gli artt. 27, comma primo e secondo, e 43, comma terzo della legge 5 marzo 1963, n. 246, nei quali si prevedono obblighi di denuncia a carico di chi abbia alienato o acquistato aree successivamente alla data di riferimento e che quindi riguardano soltanto i casi di alienazione previsti sulla norma dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27