Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/66 L. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 13 - FACOLTA' DEI COMUNI DI PROMUOVERE L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 44/66 L. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 13 - FACOLTA' DEI COMUNI DI PROMUOVERE L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 42 Cost., per quanto riguarda la facolta' concessa ai comuni di promuovere l'espropriazione delle aree. Dalla legge, infatti, emergono chiaramente i motivi di interesse generale che giustificano le espropriazioni e che consistono nel fine di costituire un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio comunale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 42 Cost., per quanto riguarda la facolta' concessa ai comuni di promuovere l'espropriazione delle aree. Dalla legge, infatti, emergono chiaramente i motivi di interesse generale che giustificano le espropriazioni e che consistono nel fine di costituire un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio comunale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte