Sentenza 44/1966 (ECLI:IT:COST:1966:44)
Massima numero 2588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2579  2580  2581  2582  2583  2584  2585  2586  2587


Titolo
SENT. 44/66 L. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI - LEGGE 5 MARZO 1963, N. 246, ART. 13 - FACOLTA' DEI COMUNI DI PROMUOVERE L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI MOTIVI DI INTERESSE GENERALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 42 Cost., per quanto riguarda la facolta' concessa ai comuni di promuovere l'espropriazione delle aree. Dalla legge, infatti, emergono chiaramente i motivi di interesse generale che giustificano le espropriazioni e che consistono nel fine di costituire un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio comunale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte