Sentenza 45/1966 (ECLI:IT:COST:1966:45)
Massima numero 2590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2589
Titolo
SENT. 45/66 B. LAVORO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE E AFFINI. PROCESSO CIVILE - AZIONE DEL LAVORATORE PER DIRITTI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - TERMINE DI DECADENZA - LEGGI DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
SENT. 45/66 B. LAVORO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - CONTRATTO COLLETTIVO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - LAVORATORI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE E AFFINI. PROCESSO CIVILE - AZIONE DEL LAVORATORE PER DIRITTI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - TERMINE DI DECADENZA - LEGGI DELEGATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA DELL'ARTICOLO UNICO DEL D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032.
Testo
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959 per l'emanazione di atti aventi forza di legge, uniformi alle clausole dei contratti collettivi stipulati anteriormente a detta legge, trova un preciso limite nel fine voluto raggiungere di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Eccede quindi dalla suddetta delega ogni estensione di clausole che abbiano ad oggetto non gia' la diretta disciplina della formazione, dello svolgimento, dell'estinzione del rapporto di lavoro e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono, bensi' la predisposizione di procedimenti e modalita' le quali rivestono carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta, a meno che non si palesino strettamente necessarie al conseguimento del bene menzionato. E' pertanto illegittimo il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stata esercitata dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con riferimento all'art. 76 della Costituzione. Conformi: 129/1963, 31/1964, 59/1964, 78/1964, 97/1964, 43/1955, 43/1965, 56/1965, 8/1966.
La delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959 per l'emanazione di atti aventi forza di legge, uniformi alle clausole dei contratti collettivi stipulati anteriormente a detta legge, trova un preciso limite nel fine voluto raggiungere di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Eccede quindi dalla suddetta delega ogni estensione di clausole che abbiano ad oggetto non gia' la diretta disciplina della formazione, dello svolgimento, dell'estinzione del rapporto di lavoro e dei correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono, bensi' la predisposizione di procedimenti e modalita' le quali rivestono carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta, a meno che non si palesino strettamente necessarie al conseguimento del bene menzionato. E' pertanto illegittimo il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stata esercitata dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con riferimento all'art. 76 della Costituzione. Conformi: 129/1963, 31/1964, 59/1964, 78/1964, 97/1964, 43/1955, 43/1965, 56/1965, 8/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte