Sentenza 46/1966 (ECLI:IT:COST:1966:46)
Massima numero 2591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/66. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE - DIVIETO DI DISTINZIONI DI SESSO - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITI POSTI A GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - INAPPLICABILITA' DEI SUDDETTI LIMITI - OBBLIGO DI INCONDIZIONATO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SEPARATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/66. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DI FRONTE ALLA LEGGE - DIVIETO DI DISTINZIONI DI SESSO - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - LIMITI POSTI A GARANZIA DELL'UNITA' FAMILIARE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - INAPPLICABILITA' DEI SUDDETTI LIMITI - OBBLIGO DI INCONDIZIONATO MANTENIMENTO DELLA MOGLIE DA PARTE DEL MARITO SEPARATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 della Costituzione di disporre qualsiasi diversita' di trattamento giuridico per ragioni di sesso incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, posto dall'art. 29, secondo comma, a garanzia dell'unita' della famiglia e questo limite, rivestendo carattere di eccezione rispetto al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, deve essere interpretato restrittivamente. Tale limite non opera tuttavia rispetto alle situazioni che si verificano dopo che sia intervenuta la separazione dei coniugi e deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 della Costituzione il disposto dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei. Cfr.: 64/1961, 9/1964, 101/1965.
L'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 della Costituzione di disporre qualsiasi diversita' di trattamento giuridico per ragioni di sesso incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, posto dall'art. 29, secondo comma, a garanzia dell'unita' della famiglia e questo limite, rivestendo carattere di eccezione rispetto al principio generale della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, deve essere interpretato restrittivamente. Tale limite non opera tuttavia rispetto alle situazioni che si verificano dopo che sia intervenuta la separazione dei coniugi e deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 della Costituzione il disposto dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto cio' che e' necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei. Cfr.: 64/1961, 9/1964, 101/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte