Sentenza 47/1966 (ECLI:IT:COST:1966:47)
Massima numero 2592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/66. LAVORO . MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 777 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 47/66. LAVORO . MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 777 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non ha fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili, perche' il contratto integrativo indicato, a differenza di altri, non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festivita' e il modo della loro liquidazione. Cfr.: sent. 126/1963; 31/1964, 5/19649, 78/1964, 79/1964; 100/1965; 48/1966.
Non ha fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 777, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e affini delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, relativamente al contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 per la provincia di Lucca, per la parte che dispone sulle somme da accantonare nell'interesse dei lavoratori edili, perche' il contratto integrativo indicato, a differenza di altri, non contiene alcuna norma istitutiva di una Cassa edile, mentre l'art. 6 di esso stabilisce la misura delle percentuali dovute per gratifica natalizia, ferie e festivita' e il modo della loro liquidazione. Cfr.: sent. 126/1963; 31/1964, 5/19649, 78/1964, 79/1964; 100/1965; 48/1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte