Sentenza 48/1966 (ECLI:IT:COST:1966:48)
Massima numero 2594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2593
Titolo
SENT. 48/66 B. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 1 - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 866 - ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO DI PERCENTUALI PRESSO LA CASSA EDILE DI REGGIO CALABRIA, PREVISTA DALL'ART. 11, ULTIMA PARTE, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'1 OTTOBRE 1959.
SENT. 48/66 B. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, ART. 1 - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 866 - ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO DI PERCENTUALI PRESSO LA CASSA EDILE DI REGGIO CALABRIA, PREVISTA DALL'ART. 11, ULTIMA PARTE, DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'1 OTTOBRE 1959.
Testo
Le clausole dei contratti collettivi che prevedono la istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita', non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, perche' la istituzione e il funzionamento di tali casse attendono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui soltanto si riferisce l'art. 1 della legge (Cfr. sent. 126/1963; 31/1964, 59/1964, 78/1964, 79/1964: 100/1965). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 lugli 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituzione.
Le clausole dei contratti collettivi che prevedono la istituzione delle Casse edili e rendono obbligatorio il versamento ad esse delle percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita', non rientrano fra quelle a cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio del potere ad esso delegato dall'art. 1 legge 14 luglio 1959 n. 741, perche' la istituzione e il funzionamento di tali casse attendono a materia estranea alla diretta disciplina dei rapporti di lavoro, cui soltanto si riferisce l'art. 1 della legge (Cfr. sent. 126/1963; 31/1964, 59/1964, 78/1964, 79/1964: 100/1965). E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 lugli 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77 primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte