Ordinanza 46/2020 (ECLI:IT:COST:2020:46)
Massima numero 43066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/02/2020;  Decisione del  11/02/2020
Deposito del 09/03/2020; Pubblicazione in G. U. 11/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Cariche elettive e di Governo - Prima condanna in appello, non definitiva, per determinati reati - Sospensione di diritto per la durata massima di diciotto mesi - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla "doppia sentenza conforme" di condanna - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Vercelli in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 11, commi 1, lett. a), e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui prevede la sospensione per diciotto mesi dalle cariche elettive e di governo indicate all'art. 10, comma 1, del medesimo d.lgs. anche di coloro che siano stati assolti con sentenza di primo grado, ma abbiano riportato in appello condanna non definitiva. Il giudice a quo, muovendo da un'interpretazione palesemente erronea del tertium comparationis (art. 11, comma 4, secondo periodo, del citato d.lgs.) mette a confronto situazioni non comparabili, perché non omogenee. L'art. 11 citato prevede, infatti, che in caso di rigetto dell'appello avverso la sentenza di condanna decorra un «ulteriore» periodo di sospensione di dodici mesi, che si aggiunge a quello della durata massima di diciotto mesi che consegue in via automatica alla condanna pronunciata in primo grado, potendo pertanto la sospensione di diritto dalla carica, nel caso di specie, durare per un periodo complessivo di trenta mesi. La scelta legislativa di prolungare gli effetti della sospensione è diretta a rispondere, anche dopo la conferma della condanna, alle esigenze cautelari che giustificano l'automatica applicazione della misura, in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato, determinando la decadenza dalla carica. Inoltre, l'abbreviazione del periodo di efficacia della sospensione (dodici mesi anziché diciotto) costituisce il non irragionevole esito di un ulteriore bilanciamento tra gli interessi in gioco, al fine di evitare un'eccessiva compressione nel tempo del diritto di elettorato passivo, tenuto conto del periodo di allontanamento dalla carica già trascorso. Ne consegue che colui che, assolto in primo grado e poi condannato in appello, viene sospeso per un periodo massimo di diciotto mesi, non è trattato più severamente del condannato anche in primo grado, ma riceve invece lo stesso trattamento, oltre a non poter decorrere nei suoi confronti l'ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi, mancandone in astratto il presupposto (ovvero la conferma della condanna in appello). (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 215 del 2014).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 11  co. 1

decreto legislativo  31/12/2012  n. 235  art. 11  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte