Sentenza 49/1966 (ECLI:IT:COST:1966:49)
Massima numero 2596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  04/05/1966;  Decisione del  04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2595  2597


Titolo
SENT. 49/66 B. EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COSTITUZIONE, ART. 29 - INTERPRETAZIONE - OPERA SOLO IN COSTANZA DI MATRIMONIO - PARTICOLARE TUTELA LEGISLATIVA DEI FIGLI DOPO LA CESSAZIONE DI QUELLO.

Testo
L'art. 29 della Costituzione garantisce l'uguaglianza dei coniugi come fondamento e ordine del matrimonio e, percio', l'una e' in funzione dell'altro. Di conseguenza, cessato il vincolo matrimoniale, pur nel rispetto del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.), cade la ragione di quella speciale garanzia non tanto perche' non si possa ipotizzare un'uguaglianza fra i coniugi se uno di loro e' mancato, quanto perche' vengono meno quei rapporti interconiugali che esigono l'assoluta parita' morale e giuridica dei soggetti. Da quel momento il rapporto familiare si pone soltanto fra il coniuge superstite ed i figli, la cui posizione, per la possibilita' del genitore di crearsi un'altra famiglia con un nuovo matrimonio, richiede una particolare tutela legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte