Sentenza 49/1966 (ECLI:IT:COST:1966:49)
Massima numero 2597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
04/05/1966; Decisione del
04/05/1966
Deposito del 23/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/66 C. EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - CODICE CIVILE, ART. 340 - NUOVE NOZZE DELLA MADRE - LIMITAZIONI AL POTERE DELLA VEDOVA DI AMMINISTRARE I BENI DEI FIGLI MINORI DI PRIMO LETTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/66 C. EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - CODICE CIVILE, ART. 340 - NUOVE NOZZE DELLA MADRE - LIMITAZIONI AL POTERE DELLA VEDOVA DI AMMINISTRARE I BENI DEI FIGLI MINORI DI PRIMO LETTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.
Non e' fondata la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 340 Cod. civ. (nuove nozze della madre) proposta in riferimento degli artt. 3 e 29 della Costituzione. Nel sancire che alla madre rimasta vedova, e non al padre rimasto vedovo, possa essere negata l'amministrazione dei beni, il legislatore e' stato mosso dal proposito di tutelare gli interessi dei figli di primo letto: se, da questo punto di vista e con qualche preoccupazione, ha ritenuto che la madre, per essersi creata una nuova famiglia ed essendo distratta dalle cure che essa comporta, possa dare minore affidamento ed avere minori attitudini alla buona amministrazione di quei beni, la norma, anche perche' il suo motivo ispiratore ritorna in altre disposizioni del Codice, non puo' dirsi arbitraria e percio' in contrasto con il principio generale d'uguaglianza ex art. 3 Cost.. Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale assimilerebbe la vedova al vedovo, ma sottrarrebbe al minore quella garanzia che, sia pure limitatamente alla madre, la norma impugnata oggi gli offre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte