Sentenza 50/1966 (ECLI:IT:COST:1966:50)
Massima numero 2598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 26/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 50/66. LAVORO - (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - IN GENERE - NORME EMANATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - AMBITO DELLA DELEGA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI GARANZIE DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - IN GENERE - NORME EMANATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - D.P.R. N. 1011 DEL 1960 - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 50/66. LAVORO - (CONTRATTO COLLETTIVO DI) - IN GENERE - NORME EMANATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - AMBITO DELLA DELEGA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI GARANZIE DI CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - IN GENERE - NORME EMANATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 741 DEL 1959 - D.P.R. N. 1011 DEL 1960 - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE INDUSTRIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Nell'ambito della delega concessa al governo dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 per l'emanazione di norme giuridiche aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo ai lavoratori, rientrano anche le disposizioni che approntino in qualche misura una garanzia di conservazione del posto, come quelle contenute nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011. Il D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che ha reso obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - limitatamente alla parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. Per contro la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto - in riferimento sia agli artt. 76 e 77, che all'art. 102 Cost. - e' infondata per quanto concerne l'estensione erga omnes del diritto del lavoratore di adire il collegio di conciliazione e arbitrato e dell'obbligo del datore di lavoro, ove il licenziamento non sia ritenuto giustificato, di ripristinare il rapporto o pagare una penale.
Nell'ambito della delega concessa al governo dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 per l'emanazione di norme giuridiche aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo ai lavoratori, rientrano anche le disposizioni che approntino in qualche misura una garanzia di conservazione del posto, come quelle contenute nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011. Il D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che ha reso obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - limitatamente alla parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. Per contro la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto - in riferimento sia agli artt. 76 e 77, che all'art. 102 Cost. - e' infondata per quanto concerne l'estensione erga omnes del diritto del lavoratore di adire il collegio di conciliazione e arbitrato e dell'obbligo del datore di lavoro, ove il licenziamento non sia ritenuto giustificato, di ripristinare il rapporto o pagare una penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte