Sentenza 51/1966 (ECLI:IT:COST:1966:51)
Massima numero 2599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/05/1966;  Decisione del  17/05/1966
Deposito del 26/05/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 51/66. REGIONE SICILIANA - POTESTA' LEGISLATIVA IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - LIMITE COSTITUZIONALE E LIMITE DEI PRINCIPI E DEGLI INTERESSI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - RISPETTO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA - VIOLAZIONE DI TALE AUTONOMIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE (COST., ART. 33; STATUTO REG. SIC., ART. 17, LETT. D; LEGGE REG. SIC. 20 OTTOBRE 1965, RECANTE "ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI PUERICULTURA").

Testo
La Regione siciliana e' tenuta al rispetto dell'autonomia universitaria, garantita dall'art. 33 Cost., poiche' le attribuzioni riconosciutele in materia di istruzione universitaria dall'art. 17 lett. d Stat. reg. debbono esercitarsi "entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato". In particolare non le e' consentito incidere sul diritto che, secondo l'art. 33 Cost., hanno le universita', "di darsi ordinamenti autonomi" e che attualmente si esercita nei modi indicati dagli artt. 17 e 18 t.u. 21 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore.. Pertanto, disponendo tali articoli che le norme degli statuti delle universita' e le relative modificazioni debbono essere predisposte e proposte dagli organi universitari e che agli statuti e' rimessa la determinazione della facolta', scuole, corsi e seminari che le singole universita' possono istituire in aggiunta a quelle originarie, deve ritenersi viziata da illegittimita' costituzionale la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 ottobre 1965, la quale ha istituito un centro di puericultura preso la facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' statale di Palermo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte