Sentenza 52/1966 (ECLI:IT:COST:1966:52)
Massima numero 2600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 26/05/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/66. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3475 - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA EFFETTIVA DELLA PROPRIETA' PRIVATA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INCLUSIONE DI BENE PER META' EREDITATO IN DATA ANTERIORE DA SOGGETTO DIVERSO DALL'ESPROPRIANDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/66. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3475 - DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA EFFETTIVA DELLA PROPRIETA' PRIVATA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - INCLUSIONE DI BENE PER META' EREDITATO IN DATA ANTERIORE DA SOGGETTO DIVERSO DALL'ESPROPRIANDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per superamento dei confini della delegazione legislativa, il decreto di esproprio per riforma fondiaria (D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475), quando, nel determinare la quota di scorporo, si tiene presente non l'intera masserizia, ma soltanto meta' della stessa che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando, non tenendosi conto che l'altra meta' apparteneva a titolo ereditario a persona diversa dall'espropriando. Non e' influente la circostanza che l'espropriato, al 15 novembre 1949, era erede apparente e che percio' l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtu' dell'art. 534, secondo comma, del Codice civile (diritto dei terzi), poiche' la norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'ente che, di fatto, non e' terzo in buona fede poiche', prima dell'acquisto, godeva dell'esistenza dell'erede vero.
E' costituzionalmente illegittimo per superamento dei confini della delegazione legislativa, il decreto di esproprio per riforma fondiaria (D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475), quando, nel determinare la quota di scorporo, si tiene presente non l'intera masserizia, ma soltanto meta' della stessa che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando, non tenendosi conto che l'altra meta' apparteneva a titolo ereditario a persona diversa dall'espropriando. Non e' influente la circostanza che l'espropriato, al 15 novembre 1949, era erede apparente e che percio' l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtu' dell'art. 534, secondo comma, del Codice civile (diritto dei terzi), poiche' la norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'ente che, di fatto, non e' terzo in buona fede poiche', prima dell'acquisto, godeva dell'esistenza dell'erede vero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte