Sentenza 54/1966 (ECLI:IT:COST:1966:54)
Massima numero 2602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  17/05/1966;  Decisione del  17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2603


Titolo
SENT. 54/66 A. DIRITTO DI DIFESA - NON E' VIOLATO DALLA LIMITAZIONE TERRITORIALE DELLA COMPETENZA DEL PROCURATORE LEGALE - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
La limitazione territoriale della competenza del procuratore legale, piu' che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, lo agevola, perche' pone a disposizione della parte un professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale e' assegnato o, se autorizzato, a risiedere in altra localita', avendo l'obbligo di avervi un ufficio presso un altro procuratore (art. 10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), e' meglio idoneo a svolgere con la necessaria tempestivita' l'attivita' processuale di cui la parte e' onerata, spesso collegata al rispetto di termini perentori, e a rappresentare al giudice con la necessaria immediatezza ogni esigenza della difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte