Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/66 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - COMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/66 A. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - COMPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEI GIUDICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volonta' esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiche' l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non puo' dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso e' composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, e' affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli e' demandato, sono tali da colpire nella personalita' e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che e' piu' importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunita': in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.
L'art. 101, secondo comma, Cost., disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti nel loro giudizio, da ogni volonta' esterna, che non sia appunto quella obiettiva della legge. E poiche' l'art. 108, secondo comma, Cost., richiede che sia assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, deve ritenersi viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 23 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. legge com. e prov.) riguardante la composizione del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile. Infatti tale consesso non puo' dirsi indipendente nel senso ora indicato e costituisce un pericolo per le autonomie locali. Esso e' composto esclusivamente da funzionari del potere esecutivo e presieduto dal prefetto, principale strumento operativo del Governo in sede locale e a sua volta superiore gerarchico di tre degli altri componenti; la sua rinnovazione, mancando norme al riguardo, e' affidata ai soli poteri discrezionali della amministrazione centrale, competente a provvedere sulla carriera e sui trasferimenti di quei funzionari, e del prefetto, competente a designare i due funzionari della carriera prefettizia; le conseguenze del giudizio, che gli e' demandato, sono tali da colpire nella personalita' e nel patrimonio gli agenti degli enti locali e, quel che e' piu' importante, i loro amministratori, liberamente scelti dalle rispettive comunita': in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, se dichiarati responsabili, sono ineleggibili e i sindaci e gli assessori sono sospesi dalla carica sino all'esito del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte