Sentenza 47/2020 (ECLI:IT:COST:2020:47)
Massima numero 42301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  12/02/2020;  Decisione del  12/02/2020
Deposito del 11/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Decreto di ammissione - Casi di revoca - Acclarata mancanza della veste di persona offesa dai reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Petitum eccessivamente manipolativo - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per il carattere fortemente manipolativo del petitum, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di «acclarata mancanza della veste di persona offesa» dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, del medesimo d.P.R. Sebbene entrambi i valori a fondamento dell'ammissione al beneficio in esame per la persona offesa - quali la necessità di garantirle l'effettività del diritto di difesa, e la specificità del ruolo ad essa riconosciuto (particolarmente valorizzato proprio nello stadio delle indagini preliminari), che si sostanzia in un'attività di supporto e di controllo dell'operato del PM tesa a realizzare una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale - non parrebbero giustificarne l'attribuzione ad un soggetto rispetto al quale la veste di persona offesa è stata attribuita dal PM sulla base di elementi esposti dalla medesima nella denuncia-querela avente ad oggetto fatti in ordine ai quali ella ha poi riportato condanna per calunnia, ciò tuttavia non si può tradurre in una pronuncia di accoglimento, in quanto non solo mira ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma implica anche una scelta comunque distonica rispetto a quella effettuata dal legislatore di non operare alcuna distinzione tra i soggetti del processo penale.

Nell'opera di bilanciamento degli interessi in gioco, quali la garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si spiega che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione), per il riconoscimento del beneficio ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesto, dal comma 2 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002, che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate, e, in maniera speculare, che ne venga disposta la revoca a quello provvisoriamente disposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Tutto ciò invece non vale per il processo penale, del quale, in riferimento all'indagato e all'imputato, il legislatore ha inteso sempre privilegiare le specificità, quali l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene "subita" dal soggetto che aspira al beneficio in parola e l'avere, come posta in gioco, il bene supremo della libertà personale. Appare giustificato, dunque, che, pur in un sistema a risorse economiche limitate, venga assicurata in questo caso una più intensa protezione. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 178 del 2017, n. 237 del 2015 n. 23 del 2015 e n. 353 del 1991; ordinanze n. 3 del 2020, n. 254 del 2011 e n. 339 del 2008).

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni - in materie, come quella processuale, nel cui ambito è riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore - rispetto alle quali si chiede una pronuncia connotata da un cospicuo tasso di manipolatività. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016).

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato è riconducibile alla disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanza n. 3 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 112  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte