Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/66 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/66 B. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), oltre a violare le regole dettate in tema di astensione e ricusazione dei giudici nel processo civile, penale ed amministrativo, contrasta col principio di imparzialita' del giudice posto nell'art. 101, secondo comma, Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, sia perche' dispone che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione amministrativa inquirente, destinata a condurre al giudizio, spetti istituzionalmente allo stesso prefetto e ai funzionari da lui dipendenti; sia perche', data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, rende possibili discriminazioni (e particolarmente discriminazioni politiche) fra gli amministratori di uno stesso ente senza che contro tali inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico.
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), oltre a violare le regole dettate in tema di astensione e ricusazione dei giudici nel processo civile, penale ed amministrativo, contrasta col principio di imparzialita' del giudice posto nell'art. 101, secondo comma, Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, sia perche' dispone che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, nonostante che la funzione amministrativa inquirente, destinata a condurre al giudizio, spetti istituzionalmente allo stesso prefetto e ai funzionari da lui dipendenti; sia perche', data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, rende possibili discriminazioni (e particolarmente discriminazioni politiche) fra gli amministratori di uno stesso ente senza che contro tali inconvenienti sia offerto alcun rimedio giuridico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte