Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/05/1966;  Decisione del  17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2604  2605  2607  2608  2609  2610


Titolo
SENT. 55/66 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PROCEDURA PER L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (t.u. legge com. e prov.), contrasta col principio di uguaglianza posto nell'art. 3 Cost., ed e' pertanto da dichiarare incostituzionale, poiche', disponendo che il giudizio contabile contro gli amministratori di enti locali viene promosso e svolto dai consigli di prefettura d'ufficio o su richiesta del prefetto-presidente, rende possibili - data la posizione di dipendenza di tutti i componenti di quei consessi rispetto al potere esecutivo, - disparita' di trattamento nei confronti degli amministratori dei diversi enti locali e persino dei diversi amministratori di uno stesso ente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte