Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/66 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPUGNATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/66 D. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPUGNATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non puo' dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonche' l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilita' di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiche' tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimita' costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.
Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non puo' dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonche' l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilita' di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiche' tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimita' costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte