Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/66 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COLLEGIO DI ORGANO AVENTE FUNZIONE ESSENZIALMENTE ACCUSATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/66 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COLLEGIO DI ORGANO AVENTE FUNZIONE ESSENZIALMENTE ACCUSATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In un processo, la partecipazione alle sedute del collegio giudicante, di un organo avente funzione essenzialmente accusatoria, determina violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparita' di trattamento fatto alle parti private rispetto a quel funzionario in ordine alla possibilita' di rappresentare ai giudici, dopo che si siano riuniti per decidere, le rispettive ragioni. E' pertanto viziata da illegittimita' costituzionale e l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, richiamata dal successivo art. 311, del t.u. legge com. e prov. del 1934, riflettente la partecipazione alle sedute del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto, oggetto del giudizio.
In un processo, la partecipazione alle sedute del collegio giudicante, di un organo avente funzione essenzialmente accusatoria, determina violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparita' di trattamento fatto alle parti private rispetto a quel funzionario in ordine alla possibilita' di rappresentare ai giudici, dopo che si siano riuniti per decidere, le rispettive ragioni. E' pertanto viziata da illegittimita' costituzionale e l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, richiamata dal successivo art. 311, del t.u. legge com. e prov. del 1934, riflettente la partecipazione alle sedute del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto, oggetto del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte