Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  17/05/1966;  Decisione del  17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2604  2605  2606  2607  2609  2610


Titolo
SENT. 55/66 E. GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COLLEGIO DI ORGANO AVENTE FUNZIONE ESSENZIALMENTE ACCUSATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In un processo, la partecipazione alle sedute del collegio giudicante, di un organo avente funzione essenzialmente accusatoria, determina violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparita' di trattamento fatto alle parti private rispetto a quel funzionario in ordine alla possibilita' di rappresentare ai giudici, dopo che si siano riuniti per decidere, le rispettive ragioni. E' pertanto viziata da illegittimita' costituzionale e l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, richiamata dal successivo art. 311, del t.u. legge com. e prov. del 1934, riflettente la partecipazione alle sedute del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto, oggetto del giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte