Sentenza 55/1966 (ECLI:IT:COST:1966:55)
Massima numero 2610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/66 G. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA A NORME NON IMPUGNATE LA CUI ILLEGITTIMITA' E' CONSEGUENZA DELLA DECISIONE - FATTISPECIE.
SENT. 55/66 G. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA A NORME NON IMPUGNATE LA CUI ILLEGITTIMITA' E' CONSEGUENZA DELLA DECISIONE - FATTISPECIE.
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27