Ordinanza 57/1966 (ECLI:IT:COST:1966:57)
Massima numero 2612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
17/05/1966; Decisione del
17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 57/66. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 867 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI ROMA, ISTITUTIVO (ART. 11) DI UNA CASSA EDILE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 57/66. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 867 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DELL'ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI ROMA, ISTITUTIVO (ART. 11) DI UNA CASSA EDILE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (questione gia' decisa con sent. n. 100 del 1965).
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (questione gia' decisa con sent. n. 100 del 1965).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9
co. 2