Ordinanza 58/1966 (ECLI:IT:COST:1966:58)
Massima numero 2613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  17/05/1966;  Decisione del  17/05/1966
Deposito del 03/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 58/66. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 6, E R.D. 30 GENNAIO 1941, N. 12, ART. 16, PRIMO COMMA - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 n. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 16 comma primo del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, poiche' a seguito della sentenza n. 93 del 1965 i consigli comunali non possono svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono quindi promuovere questioni di legittimita' costituzionale davanti alla Corte che non puo' prendere in esame le questioni stesse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9    co. 2