Sentenza 59/1966 (ECLI:IT:COST:1966:59)
Massima numero 2614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/66 A. PROTEZIONE SOCIALE - PREVIDENZA DEI LAVORI AGRICOLI - SERVIZIO DELL'ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - CANCELLAZIONE DEI NON AVENTI DIRITTO DAGLI ELENCHI.
SENT. 59/66 A. PROTEZIONE SOCIALE - PREVIDENZA DEI LAVORI AGRICOLI - SERVIZIO DELL'ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' - CANCELLAZIONE DEI NON AVENTI DIRITTO DAGLI ELENCHI.
Testo
La fase del rapporto assicurativo previdenziale in agricoltura concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli e la formazione dei relativi elenchi nominativi nella legislazione nazionale faceva capo esclusivamente alle speciali Commissioni istituite in ogni comune ai sensi del'art. 4 del d.l.l. 8 febbraio 1945 n. 75 (e composte dal Sindaco, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori). Successivamente il legislatore trasferi' tali compiti agli uffici provinciali del servizio contributi unificati; le risultanze dei due accertamenti dovevano essere sottoposte all'esame delle commissioni comunali che restituivano gli elenchi con la indicazione delle modifiche da apportarvi (art. 4 d.l.C.p.S. 7 novembre 1947 n. 1308). Tali indicazioni furono intese come parere vincolante per gli uffici del servizio contributi, che vi si unificavano. Mentre il sistema non dava luogo ad inconvenienti nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale, in cui vigeva il sistema della rilevazione diretta della mano d'opera occupata presso la singola azienda (dovendo corrispondere l'accertamento dei lavoratori a quello delle contribuzioni dei datori di lavoro presso i quali erano state svolte le prestazioni), nelle provincie meridionali, in cui vigeva il sistema dello accertamento presuntivo della mano d'opera ai fini dei contributi agricoli, si verifico' il fenomeno dell'inflazione degli elenchi nominativi, nei quali furono inserite persone non appartenenti al settore agricolo che indebitamente venivano a gravare sulla previdenza dei lavoratori agricoli. Per porre rimedio a tale situazione le due leggi nazionali 5 marzo 1963 n. 322 e 18 dicembre 1964 n. 1412, emanate dopo la soppressione del sistema di accertamento presuntivo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, hanno escluso qualsiasi potere delle Commissioni comunali in tema di nuove iscrizioni negli elenchi, limitando il loro intervento, sotto forma di parere obbligatorio, e non piu' vincolante, ai soli casi di cancellazione dei non aventi diritto dagli elenchi nominativi. Ed a seguito di tali norme gli uffici del servizio contributi hanno dato inizio alla cancellazione dagli elenchi di tutti coloro che indebitamente vi erano iscritti.
La fase del rapporto assicurativo previdenziale in agricoltura concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli e la formazione dei relativi elenchi nominativi nella legislazione nazionale faceva capo esclusivamente alle speciali Commissioni istituite in ogni comune ai sensi del'art. 4 del d.l.l. 8 febbraio 1945 n. 75 (e composte dal Sindaco, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori). Successivamente il legislatore trasferi' tali compiti agli uffici provinciali del servizio contributi unificati; le risultanze dei due accertamenti dovevano essere sottoposte all'esame delle commissioni comunali che restituivano gli elenchi con la indicazione delle modifiche da apportarvi (art. 4 d.l.C.p.S. 7 novembre 1947 n. 1308). Tali indicazioni furono intese come parere vincolante per gli uffici del servizio contributi, che vi si unificavano. Mentre il sistema non dava luogo ad inconvenienti nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale, in cui vigeva il sistema della rilevazione diretta della mano d'opera occupata presso la singola azienda (dovendo corrispondere l'accertamento dei lavoratori a quello delle contribuzioni dei datori di lavoro presso i quali erano state svolte le prestazioni), nelle provincie meridionali, in cui vigeva il sistema dello accertamento presuntivo della mano d'opera ai fini dei contributi agricoli, si verifico' il fenomeno dell'inflazione degli elenchi nominativi, nei quali furono inserite persone non appartenenti al settore agricolo che indebitamente venivano a gravare sulla previdenza dei lavoratori agricoli. Per porre rimedio a tale situazione le due leggi nazionali 5 marzo 1963 n. 322 e 18 dicembre 1964 n. 1412, emanate dopo la soppressione del sistema di accertamento presuntivo, dichiarato costituzionalmente illegittimo, hanno escluso qualsiasi potere delle Commissioni comunali in tema di nuove iscrizioni negli elenchi, limitando il loro intervento, sotto forma di parere obbligatorio, e non piu' vincolante, ai soli casi di cancellazione dei non aventi diritto dagli elenchi nominativi. Ed a seguito di tali norme gli uffici del servizio contributi hanno dato inizio alla cancellazione dagli elenchi di tutti coloro che indebitamente vi erano iscritti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 17
Altri parametri e norme interposte