Ordinanza 48/2020 (ECLI:IT:COST:2020:48)
Massima numero 42495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
12/02/2020; Decisione del
12/02/2020
Deposito del 11/03/2020; Pubblicazione in G. U. 18/03/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Turismo - Norme della Regione Puglia - Strutture turistiche ricettive non alberghiere - Parificazione agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche - Istituzione del registro regionale e di un codice identificativo di struttura - Relativi controlli e sanzioni amministrative pecuniarie - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Turismo - Norme della Regione Puglia - Strutture turistiche ricettive non alberghiere - Parificazione agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche - Istituzione del registro regionale e di un codice identificativo di struttura - Relativi controlli e sanzioni amministrative pecuniarie - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione Puglia costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 57 del 2018, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. g), h), e l), Cost.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedente citato: ordinanza n. 268 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
17/12/2018
n. 57
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23