Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46520
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Modalità di finanziamento delle funzioni attribuite - Individuazione nell'intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché da parte della Commissione paritetica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata irragionevolezza e violazione delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. e all’art. 56 dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio. In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione. Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non è fondata, stante la clausola di invarianza finanziaria ex art. 9, comma 3, della legge impugnata. La censura relativa alla discriminazione delle regioni con minore capacità fiscale per abitante (che non potrebbero accedere alla differenziazione) non è fondata (oltre a essere contraddittoria con l’evocazione dell’utilizzo dei tributi propri, che pure sfavorirebbero le regioni con minore capacità fiscale), in quanto il principio di territorialità risulta dall’art. 119, secondo comma, Cost. (in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni) e da molte norme legislative. Inoltre, in presenza dei presupposti generali della differenziazione, anche le regioni svantaggiate possono chiedere un’intesa: il meccanismo della compartecipazione dovrà essere calibrato di volta in volta in modo da garantire una quantità sufficiente di risorse a ciascuna regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite. Non è tuttavia ancora procrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 e va dunque interrotta una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi, poiché un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte