Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Modalità di finanziamento delle funzioni attribuite - Individuazione nell'intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché da parte della Commissione paritetica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata irragionevolezza e violazione delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost. e all’art. 56 dello statuto speciale, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, prevede il finanziamento delle funzioni trasferite tramite la sola compartecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio. In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione. Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non è fondata, stante la clausola di invarianza finanziaria ex art. 9, comma 3, della legge impugnata. La censura relativa alla discriminazione delle regioni con minore capacità fiscale per abitante (che non potrebbero accedere alla differenziazione) non è fondata (oltre a essere contraddittoria con l’evocazione dell’utilizzo dei tributi propri, che pure sfavorirebbero le regioni con minore capacità fiscale), in quanto il principio di territorialità risulta dall’art. 119, secondo comma, Cost. (in relazione ai tributi propri e alle compartecipazioni) e da molte norme legislative. Inoltre, in presenza dei presupposti generali della differenziazione, anche le regioni svantaggiate possono chiedere un’intesa: il meccanismo della compartecipazione dovrà essere calibrato di volta in volta in modo da garantire una quantità sufficiente di risorse a ciascuna regione per lo svolgimento delle funzioni attribuite. Non è tuttavia ancora procrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011 e va dunque interrotta una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi, poiché un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).