Sentenza 59/1966 (ECLI:IT:COST:1966:59)
Massima numero 2615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 59/66 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA NORMATIVA - PREVIDENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI - CARATTERE NAZIONALE DELLA DISCIPLINA DEL SETTORE - FASE DELL'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.
SENT. 59/66 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA NORMATIVA - PREVIDENZA DEI LAVORATORI AGRICOLI - CARATTERE NAZIONALE DELLA DISCIPLINA DEL SETTORE - FASE DELL'ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO.
Testo
La previdenza dei lavoratori agricoli ha carattere nazionale, essendo organizzata e gestita su tutto il territorio dello Stato da enti parastatali (I.N.P.S. ed I.N.A.M.) che perseguono i loro fini istituzionali mediante un sistema mutualistico il cui finanziamento non e' costituito soltanto dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma si fonda anche sulla solidarieta' tra i vari settori della produzione, e sul concorso dello Stato, particolarmente notevole nel settore in cui i contributi dei lavoratori sono modesti (cfr. legge 21 luglio 1965 n. 903). Trattandosi di previdenza nazionale, spetta esclusivamente allo Stato disciplinare la fase di accertamento dei presupposti determinanti la spesa previdenziale. Un intervento, sia pure parzialmente difforme, della legislazione regionale, comporterebbe inammissibili ripercussioni sul sistema previdenziale nazionale.
La previdenza dei lavoratori agricoli ha carattere nazionale, essendo organizzata e gestita su tutto il territorio dello Stato da enti parastatali (I.N.P.S. ed I.N.A.M.) che perseguono i loro fini istituzionali mediante un sistema mutualistico il cui finanziamento non e' costituito soltanto dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma si fonda anche sulla solidarieta' tra i vari settori della produzione, e sul concorso dello Stato, particolarmente notevole nel settore in cui i contributi dei lavoratori sono modesti (cfr. legge 21 luglio 1965 n. 903). Trattandosi di previdenza nazionale, spetta esclusivamente allo Stato disciplinare la fase di accertamento dei presupposti determinanti la spesa previdenziale. Un intervento, sia pure parzialmente difforme, della legislazione regionale, comporterebbe inammissibili ripercussioni sul sistema previdenziale nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 17
Altri parametri e norme interposte