Sentenza 60/1966 (ECLI:IT:COST:1966:60)
Massima numero 2617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 60/66. ELEZIONI - IN GENERE - ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE - RISERVA DI LEGGE STATALE - ESTENSIONE E LIMITI. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI - INCOMPATIBILITA' DELL'UFFICIO DI DEPUTATO O SENATORE CON ALTRE CARICHE - RISERVA DI LEGGE STATALE. TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI LOCALI (ORDINAMENTO) - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CARICA DI DEPUTATO O SENATORE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 28 DEL 1963, ART. 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/66. ELEZIONI - IN GENERE - ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI ALLE CARICHE ELETTIVE - RISERVA DI LEGGE STATALE - ESTENSIONE E LIMITI. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI - INCOMPATIBILITA' DELL'UFFICIO DI DEPUTATO O SENATORE CON ALTRE CARICHE - RISERVA DI LEGGE STATALE. TRENTINO-ALTO ADIGE - ENTI LOCALI (ORDINAMENTO) - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CARICA DI DEPUTATO O SENATORE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 28 DEL 1963, ART. 8 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 51, comma primo, Cost., secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge, pone una riserva di legge non soltanto per l'accesso alle cariche pubbliche, ma anche per la disciplina delle incompatibilita'. Siffatta riserva deve intendersi riferita alla legge dello Stato tutte le volte che il riconoscimento di una potesta' legislativa regionale le consentirebbe un regime differenziato per situazioni eguali, come nel caso in cui una legge regionale dichiarasse incompatibile la carica di deputato o senatore con quella di consigliere comunale, per i comuni siti nel territorio regionale. Soltanto allo Stato, non anche alle Regioni, spetta la competenza a stabilire i casi di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o senatore. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 65, comma primo, Cost. - l'art. 8 della legge regionale Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963 n. 28, nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di deputato o senatore.
L'art. 51, comma primo, Cost., secondo cui tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, con i requisiti stabiliti dalla legge, pone una riserva di legge non soltanto per l'accesso alle cariche pubbliche, ma anche per la disciplina delle incompatibilita'. Siffatta riserva deve intendersi riferita alla legge dello Stato tutte le volte che il riconoscimento di una potesta' legislativa regionale le consentirebbe un regime differenziato per situazioni eguali, come nel caso in cui una legge regionale dichiarasse incompatibile la carica di deputato o senatore con quella di consigliere comunale, per i comuni siti nel territorio regionale. Soltanto allo Stato, non anche alle Regioni, spetta la competenza a stabilire i casi di incompatibilita' con l'ufficio di deputato o senatore. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 65, comma primo, Cost. - l'art. 8 della legge regionale Trentino-Alto Adige 19 settembre 1963 n. 28, nella parte in cui stabilisce che la carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di deputato o senatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 65
co. 1
Altri parametri e norme interposte