Sentenza 61/1966 (ECLI:IT:COST:1966:61)
Massima numero 2618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 61/66. RIFORMA FONDIARIA - SCORPORO - RIFERIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ZONE IN CUI SONO IN VIGORE I VECCHI CATASTI - FACOLTA' DI RICORSO ALLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE.
SENT. 61/66. RIFORMA FONDIARIA - SCORPORO - RIFERIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA PROPRIETA' ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ZONE IN CUI SONO IN VIGORE I VECCHI CATASTI - FACOLTA' DI RICORSO ALLA COMMISSIONE CENSUARIA CENTRALE.
Testo
Per la riforma fondiaria e' soggetta allo scorporo la proprieta' nella sua consistenza reale alla data del 15 novembre 1949 (art. 4 legge 21 ottobre 1950 n. 841). Per evitare sperequazioni, nelle zone in cui sono ancora in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' (art. 6 legge citata e art. 9 legge 18 maggio 1951 n. 333) di ricorrere alla commissione censuaria centrale per la determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza della estensione della classe di produttivita', e della qualita' di coltura, rispetto ai dati risultanti dal catasto. Nel caso di specie e' stato provveduto in conformita' a tali norme e l'espropriato non puo' dolersi avanti alla Corte di quanto deciso dalla commissione censuaria centrale, non ravvisandosi alcun vizio di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 27 maggio 1952, n. 844 e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria) in relazione all'art. 6 legge 21 ottobre 1950 n. 841 e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951 n. 333, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della costituzione.
Per la riforma fondiaria e' soggetta allo scorporo la proprieta' nella sua consistenza reale alla data del 15 novembre 1949 (art. 4 legge 21 ottobre 1950 n. 841). Per evitare sperequazioni, nelle zone in cui sono ancora in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' (art. 6 legge citata e art. 9 legge 18 maggio 1951 n. 333) di ricorrere alla commissione censuaria centrale per la determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza della estensione della classe di produttivita', e della qualita' di coltura, rispetto ai dati risultanti dal catasto. Nel caso di specie e' stato provveduto in conformita' a tali norme e l'espropriato non puo' dolersi avanti alla Corte di quanto deciso dalla commissione censuaria centrale, non ravvisandosi alcun vizio di legittimita' costituzionale. Non e' pertanto fondata la questione sulla legittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 27 maggio 1952, n. 844 e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria) in relazione all'art. 6 legge 21 ottobre 1950 n. 841 e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951 n. 333, e in riferimento agli articoli 76 e 77 della costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 6
legge 18/05/1951
n. 333
art. 9