Sentenza 62/1966 (ECLI:IT:COST:1966:62)
Massima numero 2619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/66 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE - NORME PROCESSUALI RISPETTO A CUI SUSSISTE UN POTERE DECISORIO DEL G.I.
SENT. 62/66 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE - IPOTESI DI LEGITTIMAZIONE - NORME PROCESSUALI RISPETTO A CUI SUSSISTE UN POTERE DECISORIO DEL G.I.
Testo
Se una norma processuale puo' essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che e' di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui e' addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale.
Se una norma processuale puo' essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che e' di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui e' addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23