Sentenza 62/1966 (ECLI:IT:COST:1966:62)
Massima numero 2620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  01/06/1966;  Decisione del  01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2619  2621


Titolo
SENT. 62/66 B. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE - ART. 648 SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA - LEGITTIMAZIONE A PROPORLA DEL GIUDICE ISTRUTTORE CIVILE.

Testo
Il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo, cod. proc. civ., che gli fa obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha richiesta offra cauzione, in quanto la norma processuale denunciata gli riserva poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che assume la forma di decreto non impugnabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  21/03/1953  n. 87  art. 23