Sentenza 62/1966 (ECLI:IT:COST:1966:62)
Massima numero 2621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
01/06/1966; Decisione del
01/06/1966
Deposito del 10/06/1966; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/66 C. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE - ART. 648 COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/66 C. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - ESECUZIONE PROVVISORIA - CAUZIONE - ART. 648 COMMA SECONDO, COD. PROC. CIV. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24 Cost. La difesa della parte debitrice e' invero sia formalmente che sostanzialmente assicurata; l'esecuzione provvisoria e' concessa "in pendenza di opposizione" quando cioe' si e' instaurato un normale giudizio di cognizione, si e' costituito il contraddittorio e il debitore puo' esercitare il suo diritto di difesa; la misura e il modo di prestazione della cauzione restano affidati al prudente apprezzamento del magistrato, e le ragioni difensive del debitore esercitano, a tal fine, la loro efficacia ai fini di una giusta ed adeguata determinazione che richiama il creditore ad un meditato apprezzamento del suo diritto e costituisce per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le restituzioni, ma anche per i danni derivanti dall'esecuzione del decreto stesso.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24 Cost. La difesa della parte debitrice e' invero sia formalmente che sostanzialmente assicurata; l'esecuzione provvisoria e' concessa "in pendenza di opposizione" quando cioe' si e' instaurato un normale giudizio di cognizione, si e' costituito il contraddittorio e il debitore puo' esercitare il suo diritto di difesa; la misura e il modo di prestazione della cauzione restano affidati al prudente apprezzamento del magistrato, e le ragioni difensive del debitore esercitano, a tal fine, la loro efficacia ai fini di una giusta ed adeguata determinazione che richiama il creditore ad un meditato apprezzamento del suo diritto e costituisce per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le restituzioni, ma anche per i danni derivanti dall'esecuzione del decreto stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte